Quante porcate sono contenute in questo obbrobrio anticostituzionale, schifato da tutti gli organismi internazionali e da tutti i Paesi civili? Eccovene una, che serve al mafionano per tenersi abbarbicato alla poltrona ed evitare la galera, grazie all’aiuto della cosca chiesastica:
L’art. 1 comma 25 stabilisce infatti che se si dovesse indagare,
quindi anche intercettare, un ecclesiastico del culto cattolico, il pubblico ministero deve prima informare l’autorità ecclesiastica competente, un vescovo se l’indagato è un prete, addirittura la
Segreteria di Stato vaticana, cioè una autorità straniera, se
l’indagato è un vescovo! La norma è attuativa di un punto del Concordato del 1984 in vigore tra l’Italia e la Chiesa cattolica, fondamento normativo della mole di privilegi sociali, giuridici ed economici
divorati quotidianamente dalle gerarchie ecclesiastiche.