Altro stop al regime

E’ inammissibile la censura preventiva dell’informazione “on line”

NOI  BLOGGERS  SIAMO  UN PESANTE MACIGNO  CHE SCHIACCERA’  MAFIOLO E IL SUO  SQUALLIDO REGIMETTO

da giovane-lavoraccio

Il sito internet non si può qualificare come un contesto dialogico aperto ai contributi degli utenti, ma rappresenta il mezzo di divulgazione di un elaborato critico destinato ad un numero indeterminato di lettori. In pratica, è un prodotto editoriale che – in quanto tale – può godere delle garanzie in tema di sequestro che

l’articolo 21, comma terzo, della Costituzione riserva solo alla stampa, sia pure in senso ampio, ma non genericamente a qualsiasi mezzo e strumento con cui è possibile manifestare il proprio pensiero.
Il riferimento è alle nuove tecnologie comunicative (blog, forum, etc.) che certamente costituiscono mezzi di comunicazione del proprio pensiero o anche di informazioni, ma non rientrano nel concetto di stampato o prodotto editoriale di cui all’articolo 1 legge 62/2001. Pertanto, ad essi non si applicano le limitazioni in tema di sequestro previste dalla norma costituzionale.

Il caso
Il tribunale di Cassino, ufficio del giudice per le indagini preliminari, ha respinto la richiesta del pubblico ministero di sequestro preventivo di un sito internet perché contenente un testo offensivo dell’onore e della reputazione di una Onlus. Per il giudicante, ferma restando la potenziale rilevanza penale della propalazione e limitando l’analisi all’adottabilità del richiesto provvedimento cautelare, non sussistono le condizioni per disporre l’oscuramento del sito. In particolare, non si ravvisa alcuna lesione del buon costume che legittimerebbe, invece, il provvedimento cautelare. A sostegno della sua riflessione giuridica il magistrato ha richiamato un importante precedente di legittimità (Cassazione n. 39354/07) secondo il quale «è legittimo il sequestro preventivo di messaggi ed annunci di contenuto osceno pubblicati su siti internet in quanto gli stessi sono equiparabili alle pubblicazioni a stampa, costituzionalmente vietate in caso di contrarietà al buon costume».

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